Statuto della Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta
(Allegato alla Delib. G.R. n. 61/10 del 26.11.2025)
Art. 1 – Natura – Denominazione – Sede;
Art. 2 – Finalità;
Art. 3 – Attività principali;
Art. 4 – Attività strumentali accessorie e connesse;
Art. 5 – Fondatori Promotori, Fondatori, Aderenti e Sostenitori;
Art. 6 – Esclusione e Recesso ;
Art. 7 – Patrimonio della Fondazione -Fondo di dotazione e di gestione;
Art. 8 – Esercizio finanziario;
Art. 9 – Organi e struttura della Fondazione;
Art. 10 – Il Consiglio di amministrazione;
Art. 11 – Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione;
Art. 12 – Presidente della Fondazione;
Art. 13 – Vicepresidente della Fondazione;
Art. 14 – Assemblea dei Partecipanti;
Art. 15 – Direttore;
Art. 16 – Organo di controllo e Revisore dei conti;
Art. 17 – Personale;
Art. 18 – Scioglimento della Fondazione;
Art. 19 – Trasparenza degli atti amministrativi;
Art. 20 – Norma di rinvio;
Art. 1
Natura – Denominazione – Sede
1.1. Su iniziativa della Regione Autonoma della Sardegna è costituita la “Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta”, (di seguito denominata “Fondazione”) ai sensi, delle leggi regionali: n. 2/2016, artt. 29 – 40 -59; n.10/2021, artt. 18 -19; n.17/2021, art. 9; n.1/2023, art. 13; n.9/2023 art. 27 e nel rispetto della legge regionale n. 14/2006, del decreto legislativo n. 42/2004 e dei principi espressi nel manifesto dell’UNESCO per le biblioteche pubbliche.
1.2. La Fondazione svolge prevalentemente la propria attività nell’ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
1.3. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e dalle leggi speciali.
1.4. La Fondazione ha durata illimitata ed è disciplinata dal presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dal codice civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
1.5. La Fondazione è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, gestionale e organizzativa.
1.6. La Fondazione ha sede legale a Nuoro in Piazza Asproni, 6, e può, con delibera del Consiglio di amministrazione, istituire, per funzioni operative, altre sedi o uffici in altre località.
Art. 2
Finalità
2.1 La Fondazione ha lo scopo di svolgere attività atte a promuovere e sostenere l’innovazione, la formazione, la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualità della gestione del patrimonio documentario e archivistico e fornire servizi nel quadro della cooperazione, della convergenza e dell’integrazione fra segmenti facenti parte del settore biblioteche, archivi storici e per la programmazione e il coordinamento del Sistema bibliotecario territoriale di quanto attinente l’ecosistema culturale del territorio.
2.2 Tale attività sarà regolamentata tramite la stipula di convenzione e/o il contratto di servizio approvato dal Consiglio di amministrazione e dagli Enti titolari, elaborato in armonia con i principi e le finalità della L.R. n. 14/2006 che disciplinerà in modo dettagliato le attività, definirà gli obblighi di reciprocità, le modalità di finanziamento, l’organigramma e le funzioni operative del Sistema bibliotecario territoriale.
2.3 La Fondazione opera secondo i principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro – mobbing, oltre che secondo la sostenibilità ambientale, sociale e di governance.
2.4 La Fondazione, come servizio sociale, si pone liberamente a disposizione di tutti i cittadini per stimolare, mantenere vivi e sviluppare l’interesse e l’attiva partecipazione di tutti alla cultura.
Nell’ambito delle finalità e delle linee strategiche di cui al precedente capoverso, è tenuta in particolare a:
a. facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura e la conoscenza in tutte le sue forme; 3/15
b. promuovere la conservazione e l’accesso significativo alle espressioni e al patrimonio culturale, l’apprezzamento delle arti, l’accesso aperto alla conoscenza scientifica, alla ricerca e alle innovazioni, espressi sia attraverso i media tradizionali, sia mediante il materiale digitalizzato e quello nativo digitale;
c. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità;
d. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche e negli archivi del territorio valutandone i processi di produzione e consumo culturale e apportando nuove risorse per il loro sviluppo, secondo quanto previsto dalla relativa normativa regionale e nazionale in vigore ed in estensione;
e. promuove e sostiene la valorizzazione del materiale librario e documentale incentivando forme di organizzazione e gestione dei servizi che ne favoriscano la fruizione da parte della comunità;
f. programmare, coordinare e favorire la promozione e lo sviluppo dei sistemi bibliotecari al fine di realizzare un servizio integrato che consenta, tramite la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi dell’utenza;
g. implementare la rete bibliotecaria e archivistica del territorio dotata di un’identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche, con particolare riferimento alla letteratura, al cinema, alla musica e alle arti della Sardegna, attraverso attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentario, di ricerca e di divulgazione in ambito regionale, nazionale e internazionale, anche in collaborazione con altri Enti e istituzioni;
h. promuovere le conoscenze tecniche e scientifiche presenti nel territorio e valorizzare, nelle forme previste dalla legge le competenze professionali maturate nei luoghi e istituti della cultura afferenti al Sistema bibliotecario;
i. incrementare nel territorio di riferimento, servizi offerti al pubblico con particolare riferimento a quelli di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e ai servizi di formazione, orientati allo sviluppo di professionalità nell’ambito della promozione e valorizzazione dei beni culturali;
j. attivare forme di collaborazione con altri sistemi bibliotecari e servizi centralizzati al di fuori del Sistema bibliotecario territoriale;
k. promuovere, coordinare e gestire interventi di educazione
permanente dei cittadini, anche in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e con altri Enti;
l. promuovere azioni e accordi diretti all’organizzazione di servizi mirati all’integrazione sociale e multiculturale, allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie, e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenze speciali o svantaggiate.
Art. 3
Attività principali
3.1 La Fondazione, garantisce il raggiungimento degli scopi istituzionali di cui all’art. 2, attraverso l’adozione di Regolamenti, provvedendo a:
a. definire le strategie, le priorità, gli standard di servizio e gli obiettivi dell’attività delle biblioteche, anche alla luce degli indirizzi formulati e definiti per legge in tema di biblioteche, archivi, valorizzazione e tutela dei beni librari e archivistici e promozione della lettura;
b. organizzare i servizi nel territorio e il coordinamento dei programmi delle biblioteche, anche attraverso una loro specializzazione tematica;
c. garantire il servizio di catalogazione centralizzata in base agli standard internazionali, nazionali e locali di riferimento e promuovere la catalogazione partecipata;
d. organizzare e gestire il servizio di prestito interbibliotecario favorendo la più ampia circolazione di documenti;
e. costituire e gestire una biblioteca centrale di deposito in cui collocare le opere sottoposte a revisione dalle biblioteche, che rivestano ancora un interesse per l’utenza;
f. pianificare l’incremento coordinato delle collezioni, anche attraverso forme di acquisto coordinate e elaborare protocolli per la gestione delle collezioni, per la revisione e lo scarto dei documenti, per l’uniformità delle procedure amministrative;
g. organizzare attività coordinate di promozione della lettura e dei servizi bibliotecari;
h. svolgere attività di assistenza biblioteconomica bibliografica e tecnologica;
i. gestire il catalogo collettivo e il sito web del Sistema bibliotecario;
j. garantire i servizi centralizzati della biblioteca digitale e implementare banche dati multidisciplinari;
k. garantire il monitoraggio, la misurazione e la valutazione dell’attività delle biblioteche;
l. fornire il software di gestione bibliotecaria e provvedere alla sua manutenzione;
m. sostenere la formazione e l’aggiornamento professionale del personale delle biblioteche;
n. incrementare e gestire la biblioteca professionale e curare lo sviluppo della collezione;
o. coordinare e garantire tutte le funzioni che la normativa vigente assegna ai sistemi bibliotecari;
p. gestire il prestito di attrezzature e supporti vari necessari per
l’organizzazione di mostre, eventi e attività culturali in genere;
q. erogare ogni altro servizio a supporto dell’attività ordinaria e dei progetti delle biblioteche;
r. collaborare con strutture e servizi sociali, culturali e scolastici del territorio, incentivando l’integrazione delle biblioteche scolastiche, singole o organizzate in reti;
s. definire strategie e protocolli per la promozione servizi bibliotecari destinati alle persone in stato di disagio che hanno difficoltà ad accedere alle informazioni (detenuti, stranieri, degenti diversamente abili …)
Art. 4
Attività strumentali accessorie e connesse
4.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l’altro:
a. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superfice, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
b. stipulare convenzioni per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché studi specifici e consulenze;
c. promuovere la costituzione e/o partecipare ad Enti, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente od indirettamente il perseguimento di scopi analoghi a quelli istituzionali;
d. svolgere progetti di studio e ricerca, attività documentaria nonché attività di formazione, corsi e seminari attinenti direttamente o indirettamente ai settori di interesse della Fondazione;
e. incrementare e diffondere servizi per la digitalizzazione e l’innovazione, favorendo la formazione professionale per l’acquisizione delle competenze digitali;
f. svolgere in via accessoria e strumentale ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva, utile o opportuna al perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 5
Fondatori Promotori, Fondatori, Aderenti e Sostenitori
5.1 È Fondatore Promotore la Regione Autonoma della Sardegna e mantiene una posizione di controllo e di garanzia sull’operato della Fondazione, dando indirizzi e operando verifiche amministrativo-contabili.
5.2 In ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. n. 1/2023, art. 13, comma 9, a seguito di conferimenti di beni immobili di proprietà della Provincia di Nuoro e/o del Comune di Nuoro, attualmente utilizzati dalla Fondazione, potrà essere conferita alla Provincia e/o al Comune di Nuoro lo status di Soci Fondatori.
5.3 Previa approvazione del Consiglio di amministrazione, possono divenire Fondatori successivi altri organismi ed Enti pubblici e privati che abbiano tra le proprie finalità istituzionali anche servizi di accesso alla lettura e strumenti di studio e conoscenza, che concorrano alla formazione del patrimonio della Fondazione e contribuiscano stabilmente al finanziamento della sua gestione attraverso quote di adesione annuali.
5.4 Sono Aderenti, previa sottoscrizione della convenzione di cooperazione, che ne disciplina i rapporti reciproci per la gestione dei servizi bibliotecari, i Comuni ed altri Enti pubblici titolari di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione e che siano:
a. ricadenti nell’ambito del Sistema bibliotecario territoriale;
b. presenti e operanti nell’intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna.
5.5 Previa approvazione del Consiglio di amministrazione e sottoscrizione del contratto di servizio, possono aderire altri soggetti pubblici e privati, titolari di istituti di cultura o raccolte bibliografiche e documentarie di particolare rilievo e che abbiano tra le loro finalità l’accesso al pubblico e al loro patrimonio culturale e ai relativi servizi.
5.6 Previa approvazione del Consiglio di amministrazione, possono divenire Sostenitori coloro – persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private o Enti – che perseguano o condividano la medesima finalità e che contribuiscano alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, con
le modalità e le misure stabilite dal Consiglio di amministrazione, ovvero con attività anche professionale o con l’attribuzione di beni materiali a qualunque titolo, ritenuti di particolare rilievo ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione.
Art. 6
Esclusione e Recesso
6.1 Il Consiglio di amministrazione, sentita l’Assemblea, in apposita sessione, decide a maggioranza l’esclusione di Fondatori, Aderenti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: – inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
− condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
− inadempimento dell’impegno di effettuare prestazioni patrimoniali;
− il verificarsi di gravi danni, anche di immagine, alla Fondazione derivanti dalle responsabilità operative e di governance affidate al socio partecipante fondatore;
− il sopraggiungere di disposizioni normative che non consentano il proseguimento dei rapporti fondativi e contrattuali.
6.2 Nel caso di Enti e persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
− estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
− apertura di procedure di liquidazione;
− fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
6.3 I promotori fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.
6.4 La perdita della qualificazione di socio comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all’interno degli Organi della Fondazione.
Art. 7
Patrimonio della Fondazione
Fondo di dotazione e di gestione
7.1. Il patrimonio è costituito da un fondo di dotazione indisponibile e da un fondo di gestione disponibile.
7.2. Rientrano nel fondo di dotazione indisponibile:
a. l’originario fondo di dotazione intangibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità effettuati dal Fondatore promotore e dai conferimenti di eventuali Fondatori successivi che siano destinati specificatamente a detto fondo;
b. i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati della stessa, secondo le norme del presente Statuto;
c. le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione indisponibile;
d. gli accantonamenti di riserva di qualunque specie decisi con
propria delibera del Consiglio di amministrazione.
7.3. Il fondo di dotazione è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo.
7.4. Rientrano nel fondo di gestione disponibile per la gestione d’esercizio:
a. i conferimenti in denaro, beni, diritti effettuati dal Fondatore promotore;
b. le quote annuali conferite per le spese di funzionamento dalla Regione Autonoma della Sardegna, da altri Fondatori, dagli Aderenti e dai Sostenitori;
c. i contributi conferiti dalla Regione Autonoma della Sardegna, da Enti pubblici e soggetti privati;
d. le rendite e i proventi derivanti dal fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali accessorie e connesse della Fondazione medesima;
e. eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati espressamente destinati all’attività d’esercizio;
f. le attività di studi ricerche e pubblicazioni e altre iniziative culturali e di promozione;
g. i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
7.5. Il fondo di gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei
suoi scopi.
Art. 8
Esercizio finanziario
8.1 L’esercizio finanziario inizia il primo gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
8.2 Entro tale termine il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
8.3 Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta in cui è stato approvato, dovrà essere pubblicata nei termini di legge.
8.4 I bilanci di previsione e rendiconti di gestione devono essere pubblicati sul sito della Fondazione.
8.5 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività.
8.6 Durante la vita della Fondazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi e riserve ai Fondatori, agli Aderenti e ai Sostenitori a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 9
Organi e struttura della Fondazione
9.1 Sono organi della Fondazione:
− il Presidente;
− il Vicepresidente;
− il Consiglio di amministrazione;
− l’Assemblea dei Partecipanti;
− l’Organo di controllo e Revisore dei conti.
9.2 I componenti degli Organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interessi diretti, per conto proprio o di terzi, siano o meno in conflitto con quelli della Fondazione.
9.3 L’assunzione delle cariche previste nel presente titolo avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.
9.4 Ai componenti degli Organi della Fondazione, con la sola eccezione dell’Organo di Controllo e Revisore dei conti, non è prevista alcuna retribuzione eccetto i rimborsi spesa debitamente documentati.
Art. 10
Il Consiglio di amministrazione
10.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, ai sensi della legge regionale n. 2/2016, art. 29, comma 5 – sexies:
− un rappresentante della Regione, che assume la carica di
Presidente;
− il Sindaco del comune di Nuoro, come membro di diritto;
− un rappresentante della Provincia di Nuoro;
− un rappresentante dell’Università di Cagliari;
− un rappresentante dell’Università di Sassari.
10.2 In sede di prima applicazione il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Giunta regionale. Successivamente sarà ogni Ente (Regione, Comune di Nuoro, Provincia di Nuoro Università di Cagliari e Università di Sassari) a provvedere alla nomina del proprio rappresentante.
10.3 Prima della scadenza dei cinque anni, il/la Presidente provvederà a sollecitare le nuove nomine o la conferma delle precedenti presso gli Enti competenti alla nomina.
10.4 I/le componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili una sola volta.
10.5 Ogni qualvolta venga meno un/una componente del Consiglio di amministrazione, si dà luogo alla sostituzione. I nuovi membri decadranno dalla carica insieme agli altri al termine del quinquennio.
10.6 Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o su richiesta scritta presentata al/alla Presidente da parte di almeno due consiglieri.
10.7 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei/delle componenti.
10.8 Il Consiglio delibera a maggioranza dei componenti presenti.
In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci. Alle sedute partecipa il Direttore senza diritto di voto. In caso di sua assenza sarà individuato un segretario verbalizzante tra i componenti del Consiglio presenti alla seduta.
10.9 L’avviso di convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora, deve essere inviato, anche con mezzi telematici, ai consiglieri al Revisore e al Direttore almeno 8 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 (quarantotto) ore.
10.10 Su specifici argomenti possono essere sentiti dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, i Fondatori, gli Aderenti e i Sostenitori per una valutazione congiunta.
10.11 Delle sedute del Consiglio di amministrazione verrà redatto dal Direttore, o da chi lo sostituisce, verbale che da lui sottoscritto unitamente al Presidente, verrà inserito in apposito registro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni Consigliere e il Revisore dei conti potrà prenderne liberamente visione.
10.12 Per i componenti del Consiglio di amministrazione non è prevista alcuna retribuzione, eccetto i rimborsi spesa debitamente documentati.
Art. 11
Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione
11.1 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, in
particolare:
a. nella prima seduta elegge, al suo interno, il Vicepresidente;
b. delibera il programma di attività annuale e triennale tenendo anche conto del parere dell’Assemblea dei Partecipanti (di seguito Assemblea), la collaborazione con organismi scientifici e culturali italiani e stranieri;
c. approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo e entro il mese di dicembre quello preventivo per l’anno successivo. Tali atti saranno redatti tenendo anche conto del parere dell’Assemblea;
d. delibera l’accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili;
e. dispone l’impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
f. delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali;
g. delibera l’ammissione di Fondatori successivi, Aderenti e Sostenitori, tenendo anche conto del parere dell’Assemblea;
h. stabilisce le quote annuali per i Fondatori;
i. approva le convenzioni e i contratti di servizio con gli Enti ed Istituti di cui al precedente art. 4;
j. delibera l’eventuale istituzione di sedi secondarie e/o centri operativi della Fondazione in altre località;
k. approva i Regolamenti;
l. delibera sulla costituzione o partecipazione a Enti o Società se funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie;
m. provvede alla nomina dell’Organo di controllo e Revisore dei conti;
n. provvede alla nomina del Direttore, scelto con procedura ad evidenza pubblica tra persone di comprovata competenza ed esperienza, ne determina il trattamento giuridico, regolato da contratto di diritto privato ed il trattamento economico;
o. formula gli indirizzi al Direttore per l’assunzione del personale e per il conferimento di incarichi di studio e ricerca, collaborazioni e consulenze;
p. delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie, tenendo anche conto del parere dell’Assemblea;
q. delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art.18, tenendo anche conto del parere dell’Assemblea;
r. esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto.
Art. 12
Presidente della Fondazione
12.1 Il Presidente del Consiglio di amministrazione è anche Presidente della Fondazione.
12.2 Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia
nei confronti di terzi che in giudizio.
12.3 Il Presidente inoltre:
a. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea dei Partecipanti, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
b. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
c. provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, avvalendosi dell’ausilio del Direttore;
d. adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell’interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all’approvazione del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni dall’avvenuta adozione del provvedimento;
e. firma gli atti di carattere istituzionale ed i verbali del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei Partecipanti.
12.4 Il Presidente della Fondazione risponde del suo operato di fronte al Consiglio di amministrazione.
Art. 13
Vicepresidente della Fondazione
13.1 Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
13.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi compiti sono esercitati dal Vicepresidente. La sottoscrizione dei verbali da parte del Vicepresidente attesta l’impedimento del Presidente.
Art. 14
Assemblea dei Partecipanti
14.1 L’Assemblea dei Partecipanti alla Fondazione è costituita da rappresentanti di tutti i soci Fondatori, Aderenti e Sostenitori così come definiti all’art 5. Alle sedute dell’Assemblea partecipano i rappresentanti legali degli Enti, ovvero loro delegati. Possono partecipare alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto e senza contribuire al quorum, i componenti del Consiglio di amministrazione e quelli dell’Organo di controllo, ovvero altre persone invitate dal Presidente.
14.2 L’Assemblea svolge le seguenti funzioni:
– esprime parere circa la relazione annuale e il bilancio consuntivo proposti dal Consiglio di amministrazione;
– formula proposte circa le linee di indirizzo per la programmazione annuale e triennale della Fondazione;
– esprime parere e/o formula proposte circa le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei propri membri, su proposta del Consiglio di amministrazione;
– esprime parere circa l’eventuale scioglimento e liquidazione della Fondazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione;
– esprime parere circa l’ammissione di nuovi Partecipanti alla Fondazione su proposta del Consiglio di amministrazione;
– esprime parere circa l’esclusione di un membro della Fondazione per grave e reiterato inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o per gli altri motivi elencati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, su convocazione del Presidente della Fondazione; l’avviso di convocazione contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della riunione deve essere spedito con posta elettronica certificata o con altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata; può essere, altresì, convocata dal Presidente dietro richiesta di almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.
14.3 L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, in caso di assenza, dal Vicepresidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento, le funzioni vengono esercitate da persona eletta al momento tra gli intervenuti.
14.4 L’Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con l’intervento della maggioranza dei componenti l’Assemblea. In seconda convocazione, la riunione ha validità qualunque sia il numero degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto da eventuali requisiti di legge.
14.5 Le deliberazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei componenti l’Assemblea presenti, senza distinzione di categoria.
14.6 Le riunioni dell’Assemblea sono verbalizzate dal Direttore che interviene esclusivamente come Segretario verbalizzante. Il Presidente, o chi è intervenuto in sua vece, ed il Direttore sottoscrivono il verbale della seduta che verrà inserito in apposito registro conservato presso la sede della Fondazione ove ogni consigliere e il Revisore dei conti potrà prenderne liberamente visione.
Art. 15
Direttore
15.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione.
15.2 Il Direttore della Fondazione è scelto/a, mediante procedura ad evidenza pubblica, tra persone rappresentative e di documentata competenza ed esperienza nel campo delle attività della Fondazione che non abbiano interessi diretti e concorrenziali nei confronti dell’attività della Fondazione stessa. Il mandato non deve essere di durata superiore a quello del Consiglio d’Amministrazione e deve concludersi al massimo entro novanta giorni successivi al termine del medesimo.
15.3 Il Direttore cessa comunque dalla carica unitamente al Consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.
15.4 I poteri del Direttore sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi e i programmi della Fondazione stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei Partecipanti, ferma restando l’autonomia decisionale propria.
15.5 Al Direttore compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’attività della Fondazione.
15.6 In considerazione delle attività di interesse generale svolte mediante l’utilizzo di rilevanti finanziamenti pubblici, la
Fondazione è tenuta al rispetto delle disposizioni di natura pubblicistica nei casi in cui la legge preveda che esse siano applicabili anche alle fondazioni.
15.7 Al Direttore è titolare del trattamento dei dati personali.
15.8 Al Direttore è responsabile della predisposizione del Piano di organizzazione e attività e della sua coerenza con gli indirizzi del Consiglio di amministrazione.
15.9 ll Direttore svolge tutte le attività gestionali e tecnico manageriali, anche con rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti ad altri soggetti.
15.10 In particolare il Direttore:
– esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
– formula proposte al Consiglio di amministrazione e presenta lo schema del piano – programma, del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione;
– partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell’Assemblea dei Partecipanti, senza diritto di voto, e redige e sottoscrive i relativi verbali;
– formula e sottoscrive i pareri sulle proposte di deliberazione in ordine alle sue competenze;
– redige una relazione annuale dell’attività svolta, da sottoporre al Consiglio di amministrazione e all’Assemblea;
– dirige il personale della Fondazione e sottoscrive i contratti individuali di lavoro,
– presiede le commissioni di gara e di concorso;
– sottoscrive i contratti e le convenzioni;
– dispone gli atti per gli acquisti e per le forniture relative al funzionamento della Fondazione, in conformità alle indicazioni generali del Consiglio di amministrazione;
– firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso;
– esercita tutte le competenze demandategli dai Regolamenti della Fondazione;
– cura il regolare invio degli atti di cui lo Statuto o la legge ne prevede la trasmissione.
Art. 16
Organo di controllo e Revisore dei conti
16.1 L’Organo di controllo e Revisore dei conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali. È nominato dal Consiglio di amministrazione ed esercita le seguenti funzioni:
a. vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto;
b. vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c. esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni.
16.2 Dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta.
16.3 L’entità degli emolumenti spettanti ai componenti dell’Organo di controllo e Revisore dei conti è determinata dal
Consiglio di amministrazione nella misura minima prevista dalla normativa vigente.
16.4 Se invitato, può assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Art. 17
Personale
17.1 Il personale è assunto in base alle modalità fissate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che il Consiglio di amministrazione è chiamato ad approvare entro dodici mesi dall’approvazione del presente Statuto.
17.2 La Fondazione si impegna a mantenere, per il personale dipendente a tempo indeterminato pervenuto dal Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, gli inquadramenti giuridici ed economici contrattuali in godimento e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto “Funzioni locali”.
17.3 Per motivate esigenze transitorie o afferenti a particolari progetti, la Fondazione si può avvalere di collaborazioni esterne, mediante la stipula di appositi contratti.
Art. 18
Scioglimento della Fondazione
18.1 Il Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta, delibera lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.
18.2 In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di amministrazione nominerà un liquidatore, munito dei necessari
poteri, tenendo conto del parere dell’Assemblea.
18.3 Esaurita la liquidazione, il patrimonio che resta sarà devoluto ad altro Ente avente finalità analoghe, che verrà indicato dal Consiglio di amministrazione.
18.4 In caso in caso di scioglimento, la Fondazione si impegna all’inserimento del personale nelle rispettive amministrazioni nel rispetto della normativa vigente al momento dello scioglimento.
Art. 19
Trasparenza degli atti amministrativi
19.1 La Fondazione conforma la propria attività ai principi di trasparenza e di imparzialità e garantisce il diritto di accesso agli atti amministrativi secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
19.2 La Fondazione favorisce la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività e utilizza gli strumenti informativi che le moderne tecnologie di comunicazione rendono possibili.
Art. 20
Norma di rinvio
20.1 Per quanto non espressamente previsto nell’Atto Costitutivo e nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia.